CIRCOLARE N. 34 DEL 7 OTTOBRE 2008

 

 

IVA e trasferte: ulteriori chiarimenti

 

 

L’Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alla detrazione dell’Iva per le spese di trasferta (vitto e alloggio). In modo particolare l’Agenzia ha precisato:

 

1.- In riferimento alla “cointestazione” della fattura (società e dipendente/amministratore), la fattura va intestata alla società e – per evitare inutili complicazioni burocratiche – i dati del dipendente o amministratore che ha fruito della prestazione – se non indicati in fattura - dovranno essere indicati in una apposita nota ad essa allegata. La precisazione risulta una semplificazione degli adempimenti, in quanto – nel caso di più commensali - esclude la necessità di un singolo documento per ciascun fruitore della prestazione, ma è sufficiente allegare alla fattura una nota indicante i nominativi.

 

2.- Le spese per le trasferte degli amministratori di società di capitali sono interamente deducibili. Infatti, non è applicabile la limitazione della deducibilità al 75% (a partire dal 1° gennaio 2009). Essi sono quindi assimilati ai lavoratori dipendenti.

Sorte opposta spetta invece ai soci di società di persone che, non essendo né dipendenti né collaboratori, non sono riconducibili alle ipotesi soggettive menzionate nella disposizione di legge. I rimborsi spese loro erogati non possono beneficiare della deducibilità totale, ma scontano il limite del 75%.

 

3.- Per il regime dei minimi (art. 1 comma 104 L. 24.12.2007 n. 244) le spese di vitto e alloggio sono interamente deducibili, se inerenti e documentate, in quanto non possono trovare applicazione le specifiche norme del Tuir che limitano la deducibilità di taluni costi.